Condizioni di vendita

Condizioni generali di vendita ed utilizzo impianti di risalita e piste da sci - Stagione invernale 2025/2026

S.I.B. Società Impianti Bormio SpA | Via Btg Morbegno 25 23032 – Bormio (SO) | Tel 0342 901451 – info@bormioski.it | bormioski.eu

 
  1. Con l’acquisto e l’utilizzo dello skipass l’utente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le
    presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, esposte al pubblico presso le casse e pubblicate sul
    sito internet bormioski.eu che regolano il rapporto contrattuale instaurato con l’acquisto degli
    skipass e più genericamente di tutte le tessere proposte.

  2. La data di apertura e di fine stagione è stabilita dalla società sulla base delle condizioni climatiche e
    dello stato ed innevamento delle piste.
    Per la stagione in corso la data di apertura è prevista il 05/12/2025 e la data del 12/04/2026 per la
    fine di stagione, salvo posticipazioni dell’apertura o anticipazioni della chiusura per motivi meteo,
    d’innevamento o legati alla crisi energetica. Nel periodo compreso tra il 28/01 e il 22/02/2026 non si
    garantisce il regolare funzionamento degli impianti di risalita e l’apertura delle piste da sci in
    occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

  3. Tutti i biglietti emessi sono validi durante il normale orario d’esercizio degli impianti di risalita e per la
    durata della stagione sciistica stabilite da ogni Società, nel rispetto delle prescrizioni previste o che
    saranno di volta in volta emanate dalle Autorità per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2.
    Resta inteso che qualsiasi tipologia di titolo di trasporto perde validità al termine della stagione
    invernale durante la quale è stato emesso.

  4. Le tariffe sono di norma applicate per tutta la stagione. La società si riserva di adeguare le tariffe e le
    normative in corso di stagione qualora si verificassero delle variazioni in ordine fiscale o per altri
    fattori importanti incluso la limitazione della portata degli impianti decisa dalle Autorità.

  5. La società si riserva di decidere l’apertura e la chiusura degli impianti e delle piste a suo
    insindacabile giudizio senza che ciò possa influire sul prezzo del biglietto. Non viene garantita
    l’apertura di tutti gli impianti di risalita né la sciabilità di tutte le piste. Gli impianti e le piste sono aperti
    al pubblico come da programma di esercizio predisposto dalla Direzione.
    Per cause di forza maggiore (guasti elettromeccanici, avverse condizioni atmosferiche etc) o per lo
    svolgimento di manifestazioni, gare o allenamenti agonistici, uno o più impianti nonché piste
    potranno essere chiusi al pubblico senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo o rimborso
    alcuno al possessore dello skipass.
    La situazione del mercato energetico con una continua fluttuazione del costo del kwh verso l’alto
    impone una costante verifica sulla gestione; pertanto il funzionamento degli impianti e delle piste
    sciabili sarà deciso quotidianamente a discrezione del gestore con possibili limitazioni di utilizzo
    dell’area sciabile e degli impianti utilizzabili.
    Al verificarsi di tale evenienza per inoppugnabile decisione del gestore, si prevede espressamente
    l’esclusione di ogni forma di rimborso o indennizzo che l’utente accetta esplicitamente con la
    conclusione del contratto di acquisto dello skipass rinunciando ad ogni pretesa.

    Sul sito  www.bormioski.eu , nell’apposita sezione, saranno indicati gli impianti di risalita e le piste da
    sci aperte per singola giornata oltre che sul tabellone installato a Bormio nelle vicinanze delle casse
    biglietteria che l’utente potrà consultare prima dell’acquisto dello skipass, nonché il listino prezzi con
    le agevolazioni e/o riduzioni e le condizioni per poterne usufruire.


  6. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo; la scelta della pista e della velocità devono essere
    adeguati alle proprie capacità, alle condizioni di innevamento della pista, della segnaletica, alle
    condizioni meteo e di visibilità.
  7. I l Dlgs n. 40/2021 del 28/02/2021 Legge di conversione n. 109 del luglio 2021 ha introdotto le
    seguenti norme per la sicurezza:

    7.1 Obbligo per tutti gli sciatori (indipendentemente dall’età) di indossare casco protettivo conforme
    alle caratteristiche prescritte dal DL 96/2025 che aggiorna il succitato Dlgs 40/2021
    7.2 obbligo per ogni utente che utilizza le piste da sci alpino di possedere un’assicurazione in corso
    di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi 
    7.3  possibilità per le forze dell’ordine di effettuare controlli per accertare se lo sciatore è sotto effetto
    di alcol o droghe.
    Presso tutte le biglietterie della società è possibile acquistare contestualmente al titolo di trasporto
    una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
    L’utente prende atto degli obblighi di cui ai punti 7.1 e 7.2 sollevando la società da ogni
    responsabilità in caso di accertato non rispetto degli obblighi  da parte dell’Autorità  designata al controllo.

    L'obbligo di indossare il casco per tutti gli sciatori, indipendentemente dall'età, entrerà in vigore nella stagione invernale 2025/2026, come stabilito dal DL 96/2025 (convertito in Legge 119/2025), che aggiorna le disposizioni del Dlgs 40/2021. La norma si applica a sci alpino, snowboard, telemark, slittino e altre attività su piste battute e impianti autorizzati. La violazione può comportare sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di recidiva, il ritiro dello skipass.

  8. Per l’utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si rimanda alla Legge Regionale 8 ottobre 2002
    n. 26, al Regolamento Regionale 29 settembre 2017 n. 5 nonché al Contratto tipo per la fruizione
    delle aree sciabili nel territorio della Regione Lombardia.
    Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso improprio degli impianti
    così come per le conseguenze di comportamenti illeciti da parte degli utenti durante la permanenza
    sugli impianti e sulle piste. Si raccomanda l’utente di osservare in ogni caso le norme di buon
    comportamento e di prudenza.


  9. E’ fatto divieto all’utente percorrere le piste oltre l’orario di servizio. I trasgressori saranno ritenuti
    responsabili delle eventuali conseguenze, sia civilmente sia penalmente, per tale violazione.

  10. Le condizioni generali di vendita fanno riferimento ai tariffari esposti al pubblico che devono essere considerati come parte integrante del presente regolamento.
  11. Lo skipass, documento di trasporto assolve la funzione di scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e costituisce l’unico documento idoneo a comprovare la conclusione del contratto tra la società d’impianti ed il trasportato, il quale, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, è tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per la tratta percorsa.

  12. Il cliente deve verificare al momento dell’acquisto dello skipass la corrispondenza con quanto
    richiesto; non è possibile cambiare successivamente o prolungare la durata della tessera già
    utilizzata. Per tessere con validità a partire dai 5 giorni è possibile acquistare il prolungamento di un
    giorno della validità della tessera originaria con la tariffa dello skipass 4 ore.

  13. Per Per ottenere la consegna del titolo di trasporto nominativo è necessario fornire i propri dati
    identificativi, nonché, ove richiesto, una fotografia recente a viso scoperto che renda agevolmente
    riconoscibile l’identità della persona avente diritto al titolo nominativo. Al momento dell’acquisto e
    prima dell’emissione del titolo, il trasportato deve segnalare il diritto ad eventuali riduzioni (Senior,
    Junior, Baby) presentando un documento valido di identità. Il trasportato è obbligato a verificare al momento dell’acquisto che il titolo emesso corrisponda al servizio da lui richiesto. Dopo il primo utilizzo i titoli di viaggio non possono in nessun caso essere sostituiti e/o rimborsati.
  1. Con l’acquisto degli skipass gratuiti per i bambini nati dal 01/01/2018 l’adulto accompagnatore
    dichiara di conoscere le norme sancite dall’art.2048 del Codice Civile in materia di responsabilità sui
    minori. Il trasporto del bambino avviene sotto tutela e responsabilità dell’accompagnatore
    maggiorenne.


  2. Per il rilascio del dispositivo (keycard) in cui viene incorporato il titolo di trasporto, il trasportato, è
    tenuto a corrispondere una somma ulteriore al corrispettivo del contratto a titolo di deposito
    cauzionale quantificata in Euro 5,00 che sarà rimborsata previa riconsegna del dispositivo nelle
    medesime condizioni in cui il trasportato l’ha ricevuto.


  3. Tutte le tessere Anef Lombardia sono emesse in PpU con l’acquisto diretto da parte dell’utente sul
    sito www.skinlombardia.it e tale supporto diverrà di proprietà del cliente; non saranno rimborsate
    cauzioni di anni precedenti.

  4.  Il dispositivo o ogni altro tipo di supporto (biglietto, tessera ID) devono essere esibiti ad ogni richiesta
    degli addetti al controllo i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza al
    trasportato.


  5. Lo skipass è un documento strettamente personale e non può essere ceduto a terzi neppure
    gratuitamente né scambiato o alterato.
    L’impiego del titolo di trasporto o del dispositivo in modo difforme dai termini dei contratti, l’abuso,
    l’alterazione e qualsiasi altro comportamento del trasportato volto a trarre un ingiusto vantaggio dal
    titolo di trasporto o dal dispositivo che lo incorpora determina la risoluzione del contratto per
    inadempimento del trasportato ai sensi dell’art. 1456 C.C. , senza dare diritto a restituzioni, restando
    in facoltà della società di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, anche se il
    titolo di viaggio è emesso in forma non nominativa.
    La verifica del corretto uso di ogni tipologia di tessera potrà avvenire in modalità remota in un
    momento successivo rispetto al transito ai tornelli mediante il sistema “Photo compare” presente su
    alcuni impianti di risalita, che consente di accertare l’identità di coloro che transitano sugli impianti
    tramite riconoscimento facciale non automatizzato. Nel caso di non corrispondenza tra l’intestatario
    del titolo di viaggio acquistato e la persona transitata sugli impianti, lo skipass verrà bloccato e potrà
    essere riattivato soltanto previo pagamento della sanzione prevista di € 100,00.

  6. I titoli di viaggio hanno la seguente validità:
    • PpU Anef Lombardia  validi sugli impianti di 30 stazioni di sport invernali nell’ambito della Regione Lombardia (elenco su www.skipasslombardia.it)
    • Stagionali e plurigiornalieri Alta Valtellina validi sugli impianti di Livigno, Bormio, Santa Caterina
      Valfurva, Cima Piazzi HM/Oga Sancolombano
    •  Stagionali e plurigiornalieri Bormio skipass validi sugli impianti di Bormio, Santa Caterina
      Valfurva, Cima Piazzi HM/ Oga Sancolombano
    •  Tessere 4 ore e 1 giorno Bormio validi solo su impianti di Bormio
    •  Tessere 4 ore e 1 giorno San Colombano validi sugli impianti di Cima Piazzi HM/Sancolombano

  1. Per la tessera a punti non sono previsti rimborsi nel caso di punti residui inutilizzati. 

  2. Il Il biglietto da  4 ore è valido nella giornata di emissione e decorre dal primo accesso al tornello degli impianti

  3. Gli skipass, con eccezione dello stagionale e dei punti, sono tutti a giorni consecutivi.

  4. Gli skipass
    • gratuiti, omaggio e con tariffe scontante vengono emessi con Nome e Cognome
    •  gli skipass baby sono emessi con Nome, Cognome e fotografia
    •  gli skipass a partire da 6 giorni vengono emessi con foto
    •  stagionali e 10 giorni non consecutivi sono emessi con Nome, Cognome e fotografia
    • I giorni non usufruiti non vengono rimborsati e la tessera scade a fine stagione.
      Lo skipass 10 giorni non consecutivi è nominativo e personale, utilizzabile durante l’intera stagione
      invernale.
      I giorni non usufruiti non vengono rimborsati e la tessera scade a fine stagione.
  1. Per gli skipass plurigiornalieri consecutivi aventi validità a cavallo in periodi con tariffe diverse si
    applica la tariffa del periodo in cui ricade il maggior numero di giornate ovvero a parità di giorni si
    applica la tariffa più alta.


  2. Skipass online
    Gli skipass  acquistati online sul nostro webshop www.bormioski.eu oppure su www.snowit.ski hanno
    validità nella sola stagione invernale di emissione e per il periodo di validità indicato nella procedura
    di acquisto.
    Il titolo di trasporto sarà caricato su apposita card ricaricabile Snowit acquistata contestualmente al
    primo acquisto, se l’utente non ne dispone già una e potrà essere utilizzata per eventuali successivi
    acquisti online; non è previsto il rimborso dell’importo pagato a titolo di cauzione della card Snowit.
    Le vendite online sono regolate dal sistema di variazione dinamica del prezzo con riduzione sul
    prezzo di listino differenziata dal tempo di anticipo nell’acquisto.
    Le particolari tariffe dello shop online non saranno mai applicate alla vendita in cassa neppure
    nell’eventualità di un malfunzionamento del sito e dello shop online.
    Lo skipass acquistato online non è mai rimborsabile neppure in caso di utilizzo parziale, di disdetta
    della vacanza, per malattia o per ogni causa di forza maggiore.

  3. Mypass e Telepass
    La società, convenzionata con Mypass e Telepass, mette a disposizione la propria tecnologia per
    consentire l’accesso diretto ai varchi degli impianti agli utenti che hanno concluso il contratto di
    servizio con Mypass e Telepass e sono muniti di idonea card PpU.
    La società non assume alcuna garanzia verso l’utente di Mypass e Telepass in merito alla
    quantificazione ed addebito degli skipass effettuati da parti terze intendendosi che ogni controversia
    dovrà essere risolta con i due fornitori di servizi sopra indicati.

  4. Rimborso per infortunio
    E’ prevista la possibilità di rimborso parziale dello skipass solamente in caso di incidente sciistico
    comprovato dal certificato di Pronto Soccorso che attesti l’impossibilità a svolgere l’attività sciistica.
    Lo skipass viene rimborsato esclusivamente all’infortunato, le tessere di eventuali famigliari e
    accompagnatori non sono rimborsabili. In tutti gli altri casi, ad esempio a titolo non esaustivo,
    malattia, motivi personali ecc., non è previsto alcun tipo di rimborso.
    Qualora l’utente disponga di una propria assicurazione che preveda nelle garanzie il rimborso anche
    parziale del prezzo dello skipass, dovrà rivolgersi alla propria compagnia assicurativa.
    Per le tessere stagionali vendute in cassa il calcolo viene effettuato a settimana partendo dalla data
    di acquisto della tessera stagionale e detraendo per la prima settimana il 30% e le successive a
    scalare. Dopo 9 settimane dall’acquisto non viene riconosciuto alcun rimborso.
    Per le tessere plurigiornaliere il valore del rimborso è dato dalla differenza tra il prezzo pagato ed il
    prezzo della tessera corrispondente ai giorni utilizzati.
    Il rimborso delle tessere per infortunio deve essere richiesta entro la fine della stagione sciistica.

  5. In caso di smarrimento o qualora il trasportato renda inservibile il dispositivo incorporante il titolo di
    trasporto nominativo, la società è tenuta, se il trasportato fornisce i dati idonei ad identificare
    univocamente il dispositivo posseduto ovvero il numero del dispositivo, il numero dello skipass, i dati
    identificativi del titolare, il giorno e l’ora dell’emissione, ad annullare il dispositivo e ad emetterne uno
    nuovo in favore del richiedente, il quale contestualmente dovrà corrispondere di nuovo la somma di €
    5,00 a titolo di deposito cauzionale ed ulteriore importo di € 30,00 a titolo di rimborso spese blocco e
    riemissione della tessera.
    Gli skipass e le tessere a valore inutilizzati o parzialmente usati, deteriorati o ritirati ed annullati non
    saranno sostituiti o rimborsati.

  6. Tariffe speciali ed agevolazioni tariffarie – da richiedere presentando un valido documento di riconoscimento
    29.1. a) Skipass Babyi bambini nati dal 2018 viene rilasciato il titolo di trasporto gratuito strettamente
    personale, non cedibile, di pari tipologia e durata dello skipass contestualmente acquistato
    dal genitore accompagnatore
    La medesima agevolazione viene riconosciuta ai bambini (nati dal 2018) non sciatori se
    accompagnati da un genitore munito da skipass valido.
    La gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per genitore accompagnatore pagante.

    29.2. b) Junior nati 01/01/2010-31/12/2017 - Senior nati 1961 ed anni precedenti
    29.3. I diversamente abili che presentano un certificato attestante un’inabilità  superiore al 50%  hanno diritto allo sconto del 30% sulla relativa tariffa di listino a partire dalla tessera giornaliera.
    29.4. Agli sciatori non vedenti che devono essere accompagnati viene rilasciata una tessera gratuita abbinata ad una a tariffa normale
    29.5. I gruppi precostituiti, presentando elenco nominativo dei partecipanti con indicazione delle date di nascita per senior, junior e baby corredato dal documento di riconoscimento, hanno diritto a skipass scontati con percentuali crescenti in riferimento al numero degli skipass acquistati. Inviare richiesta a info@bormioski.it per un preventivo personalizzato.
    29.6. Ai maestri di sci e guide alpine con tesserino munito di bollino FEMPS - ISIA Card valido sarà
    riconosciuto a partire dalla tessera giornaliera lo sconto del 30%.
    Le tessere che consentono di ottenere tariffe agevolate sono strettamente personali; ne consegue
    che l’acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento
    d’identità e potrà essere memorizzato il viso della persona che ne usufruisce.


  7. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all’esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali si fa riferimento alla legislazione italiana  e sarà competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.

INFORMATIVA CLIENTI
artt. 12 ss Regolamento UE n. 679/2016

Con il presente documento

  • S.I.B. Società Impianti Bormio SpA – SIB SpA
  • Associazione Impianti a Fune Alta valtellina - Aiafav
  • Anef ski Lombardia - Anef

in qualità di Titolari del trattamento, Vi  informano sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati, sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI. I dati che trattiamo sono quelli, da Lei forniti, che ci hanno permesso di identificarLa per poter stipulare i contratti e quelli che si sono resi necessari per l’esecuzione, come ad esempio nome, cognome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto.  Sono inoltre costituiti dall’immagine dell’interessato, rilevata dal sistema “Photo compare”

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. I Suoi dati personali saranno utilizzati per adempiere al contratto e agli obblighi di legge. I dati verranno altresì utilizzati per inviare materiale informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale in merito a servizi e/o prodotti della stessa natura. Tali attività verranno svolte esclusivamente dal nostro personale interno, debitamente formato in merito all’importanza della protezione dei dati personali, utilizzando strumenti sicuri che si rendono necessari di volta in volta. I dati di accesso agli impianti rilevati non saranno abbinati ai dati personali dell’interessato, se non per finalità funzionali all’esecuzione del contratto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei Suoi dati avverrà mediante strumenti cartacei ed elettronici, con logiche correlate alle finalità per le quali sono stati raccolti. Potranno, altresì, essere scattate foto raffiguranti la Sua persona al fine di erogare l’abbonamento agli impianti. Mentre usufruirà del servizio potranno, altresì, essere effettuati dei video in corrispondenza dei varchi degli impianti, al fine di identificarla e constatare il non fraudolento utilizzo dell’abbonamento stesso. Il dispositivo ricevuto a seguito della stipula del contratto è parte di un sistema d’identificazione elettronica degli accessi che consente di verificare automaticamente l’abilitazione all’accesso agli impianti da parte del detentore, senza consentire la localizzazione durante la permanenza sulle piste.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E REVOCA.

S.I.B. SpA, AIAFAV, ANEF .sono autorizzati a trattare i Suoi dati per adempiere al contratto con Lei stipulato. Il conferimento dei dati è obbligatorio: in mancanza, non potremmo essere in grado di intrattenere e/o continuare il rapporto contrattuale. L’invio di materiale informativo, pubblicitario, promozionale e commerciale a clienti in merito a servizi e/o prodotti analoghi a quelli acquistati trova fondamento direttamente nella legge (art. 130, comma 4 Codice Privacy), ma Lei può rifiutare tale uso in ogni momento.

PERIODO E LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI.I Suoi dati personali saranno conservati per 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Decorso tale termine, qualora non si provveda al rinnovo dello skipass per la stagione successiva, i dati saranno automaticamente cancellati ovvero il rinnovo comporterà la proroga del termine indicato di altri 12 mesi.

DESTINATARI DEI DATI.
I Suoi dati raccolti per l’esecuzione del contratto non saranno diffusi o venduti. Potranno essere comunicati a soggetti che:
o operano in qualità di Autorizzati dal Titolare al trattamento per le finalità sopra indicate
o operano in qualità di Titolare autonomi del trattamento, qualora ciò risponda ad un obbligo di legge (ad                 es. Autorità giudiziaria)
o operano in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, ossia soggetti contrattualmente autorizzati che operano in nome e per conto del Titolare, impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. Compagnie assicurative).

In ogni caso non è prevista la comunicazione dei dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
A seconda della tipologia di abbonamento erogato i Titolari del trattamento saranno rispettivamente:

  • S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.A., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, sig. Giacomelli Valeriano, con sede legale in Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. e P. Iva 00785310145, tel 0342 901451, e-mail: info@bormioski.it   
  • ASSOCIAZIONE IMPIANTI A FUNE ALTA VALTELLINA, in persona del presidente in carica, sig Giuseppe Bonseri, con sede legale in Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, Cod. Fisc. 83004350142 e P.I. 00405930140, Tel 0342/902770, e-mail: info@bormioskipass.eu
  • ANEF SKI LOMBARDIA con sede legate in Via Besana n. 10 -20122 Milano P.IVA IT11026640158, Tel 0341.996101, e-mail: segreteria@anefskilombardia.it


DATI CONTATTO DPO

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DIRITTI DEGLI INTERESSATI.
Il Titolare del trattamento Le riconosce e garantisce i diritti di cui agli artt. 15 e ss Regolamento GDPR e quindi diritti di informazione e accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, opposizione, limitazione e portabilità. Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, ivi compreso il rifiuto di un servizio e la revoca del consenso, e per la richiesta di qualsiasi informazione, inoltrare un’email a: info@bormioski.it    

RECLAMO AL GARANTE.
Ferma restando la tutela giurisdizionale, l’interessato che ritenga di avere subito una violazione dei suoi diritti ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali accedendo al seguente link http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

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